Imposta Municipale Unica (IMU)

COME APPLICARE L’IMU PER IL 2024

ESENZIONI:

Per l’anno 2024 è confermata l’ESENZIONE dall’imposta per:

ABITAZIONE PRINCIPALE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, E RELATIVE PERTINENZE (unicamente i fabbricati accatastati in categoria C2 – magazzino, C6 – garage e posti auto, C7 – tettoie, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

ESENTE
E’ abitazione principale ai fini IMU l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio 2 garage accatastati entrambi nella categoria C/6, solo una sarà considerato pertinenza, mentre sull’altra si applicherà l’aliquota ordinaria per gli “altri fabbricati”. Anche per le pertinenze oltre la terza l’aliquota da applicare è quella ordinaria. Tali pertinenze che sono considerate dalla legge “altri fabbricati” non godono della sospensione dal versamento della prima rata e l’imposta va versata con il codice tributo 3918.

ABITAZIONI ASSIMILATE all’abitazione principale:

Sono equiparate all’abitazione principale per l’applicazione sia dell’aliquota che delle detrazioni:

le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA IN CASO DI COMODATO GRATUITO AI FAMILIARI

Gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che il contratto (può essere redatto in forma verbale o scritta), sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTE:

Sono state confermate, anche per l’anno 2024, le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia aliquota Detrazione
Abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 (massimo una pertinenza per categoria. ESENTI ——-
Abitazioni principali categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze C/6, C/2, C/7  (massimo una pertinenza per categoria) 6 per mille € 200,00
Aree edificabili 8,6 per mille ——-
Altri terreni agricoli 7,6 per mille ——-
Fabbricati strumentali rurali ESENTI ——-
Altri fabbricati (diversi dai precedenti) 8,6 per mille ——-

Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad euro 12,00.

ATTENZIONE:

L’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) per l’imposta calcolata ad aliquota base.
PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”, IL GETTITO calcolato ad aliquota standard dello 0,76% E’ RISERVATO ALLO STATO e versata con codice tributo 3925.
LA DIFFERENZA TRA L’ALIQUOTA BASE DEL 7,6 PER MILLE E L’ALIQUOTA DELIBERATA DEL 8,6 PER MILLE VA VERSATA AL COMUNE CON il codice tributo 3930.

BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA:

Fabbricati – il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Aree edificabili: valore venale in comune commercio

Terreni agricoli: reddito dominicale, rivalutato del 25%, e moltiplicato per:

  • 135 per i terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

DOVE RICHIEDERE IL CONTEGGIO:

IL COMUNE IN OCCASIONE DELLA SCADENZA CONSEGNERA’ A CASA I CONTEGGI A TUTTI I CONTRIBUENTI.
E’ possibile comunque rivolgersi allo sportello dell’ufficio nei giorni di lunedì dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle 13:30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

QUANDO SI DEVE PAGARE:

  • entro il 17 GIUGNO 2024 prima rata
  • entro il 16 DICEMBRE 2024 seconda rata a saldo
  • in alternativa c’è la  possibilità di pagare in unica soluzione entro il 17 GIUGNO 2024, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

COME e DOVE si paga:

Il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante il MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l’utilizzo è completamente gratuito). Si fa presente che il codice Ente per il Comune di SPRESIANO è: “I927”.
L’imposta va versata utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione n. 35/E della Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 e risoluzione n. 33/E della Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2024:
QUOTA COMUNE

  • 3912 IMU – imposta municipale propria abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
  • 3913 IMU – imposta municipale propria fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
  • 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO

  • 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO