Ufficio di competenza: Servizi Demografici – Ufficio dello stato civile
Responsabile unità operativa: dott.ssa Beatrice Barzan
E-mail: anagrafe@comune.spresiano.tv.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 (legge 2 aprile 1865, n. 2215)
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- Legge 13 giugno 1912, n. 555
- Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007 (“Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita“);
- circolare del Ministero dell’Interno n. 52/2007 (“Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi“)
REQUISITI RICHIESTI: RESIDENZA NEL COMUNE DI SPRESIANO
L’Ufficio dello stato civile può fornire informazioni e prendere in considerazione solo le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone residenti nel Comune di Spresiano.
L’iscrizione anagrafica presuppone il possesso della dimora abituale nel Comune di Spresiano. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi. Il venir meno del requisito della dimora abituale nel Comune di Spresiano nel corso del procedimento comporta il rigetto dell’istanza per incompetenza dell’Ufficiale dello stato civile di Spresiano.
L’Ufficio provvederà a verificare il permanere del requisito della dimora abituale nel corso di tutta l’istruttoria, anche ripetendo più volte i controlli. Risulta evidente che il cittadino straniero che presenta l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e senza avere un progetto di vita legato al territorio, probabilmente rischia di vedere respinta la propria istanza per mancanza del requisito della dimora abituale.
NOTE BENE:
Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all’autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare, saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Spresiano.
Per l’iscrizione anagrafica è necessario presentare la seguente documentazione:
- passaporto straniero valido;
- permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura*
- legittima e documentata occupazione dell’alloggio (es. contratto di affitto, ecc…)
*ATTENZIONE:
Per l’iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis è ammessa la presentazione, in sostituzione al permesso di soggiorno, della ricevuta della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso in Italia da Paese UE oppure lo specifico timbro Schengen sul passaporto, in caso di ingresso in Italia da Paese Extra-UE (circolari Min.Interno n. 32/2007 e n. 52/2007).
In ogni caso, decorso il termine di 90 giorni, sarà comunque necessario presentare idonea documentazione di soggiorno.
Nel caso in cui si intenda presentare iscrizione anagrafica utilizzando le agevolazioni previste per i richiedenti il riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis, è obbligatoria l’esibizione all’Ufficio, in originale, dei documenti previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 e comprovanti la linea di discendenza. Per tale ragione, la dichiarazione di residenza non potrà essere inviata con mezzo telematico bensì esclusivamente presentata a mani fissando appuntamento su https://appuntamenti.comune.spresiano.tv.it/
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
L’istanza per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio (da richiedere allo sportello o scrivendo a anagrafe@comune.spresiano.tv.it); il modulo deve essere compilato completamente e in ogni caso prestando particolare attenzione a indicare tutti i luoghi di residenza all’estero dell’interessato e dei suoi ascendenti, sino all’avo dante causa.
L’istanza va presentata in carta legale (marca da bollo da euro €16,00).
Devono essere allegati all’istanza, in originale, i documenti elencati nella Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991. I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. Gli atti dello stato civile stranieri, gli atti notarili stranieri e le sentenze straniere devono essere presentati in copia autentica e integrale (non saranno accettati traduzioni, estratti, certificati o atti parziali). Inoltre, le sentenze dovranno essere munite di certificazione di passaggio in giudicato/definitività della decisione. Tutti gli atti e certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere in regola ai fini di legalizzazione e traduzione in lingua italiana.
Documenti di obbligatoria produzione, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
Se la persona è nata in epoca anteriore alla tenuta dei registri di Stato Civile, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall’Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio. Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall’autorità religiosa che deteneva i registri. - atto di morte dell’avo emigrato, se nato prima del 17/03/1861;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di legalizzazione e traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dall’avo emigrato, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di legalizzazione e traduzione ufficiale italiana;
- atti di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta dall’avo emigrato, compreso (se è il caso) quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di legalizzazione e traduzione ufficiale italiana;
- certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di legalizzazione e traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
In aggiunta a quanto sopra, vanno obbligatoriamente allegati all’istanza anche:
- schema / albero genealogico con evidenza delle parentele, a partire dall’avo fino all’interessato;
- in caso di nascita fuori dal matrimonio, l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza italiana, in regola ai fini di legalizzazione e traduzione in lingua italiana. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Il riconoscimento con atto separato non è necessario se il genitore che ha trasmesso la cittadinanza italiana è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
- in caso di atti di stato civile esteri che presentano rettificazioni, la copia autentica e integrale del provvedimento straniero che ha disposto le rettificazioni, in regola ai fini di legalizzazione e traduzione in lingua italiana. La produzione di questo documento è necessaria per consentire all’Ufficio di verificare la riconoscibilità in Italia degli effetti del provvedimento straniero, ai sensi degli artt. 65 e 66, L. 31 maggio 1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato“). Attenzione! I documenti di stato civile stranieri devono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione senza alcuna difformità nei dati anagrafici dei soggetti. In caso di difformità (esempio: discordanze, anche minime, di nomi e/o cognomi), la trasmissione della cittadinanza non può essere provata con certezza e pertanto la pratica verrà rigettata;
- copia di un documento di identità in corso di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Tutta la documentazione prodotta e allegata all’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non potrà essere restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copie conformi, previa presentazione di istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, diritti di ricerca e imposta di bollo (se applicabile al caso).
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, salva eventuale sospensione dei termini che verrà comunicata dall’ufficio nelle forme di legge.
Le richieste di accelerare la conclusione del procedimento non saranno in nessun caso prese in considerazione.
Nei giorni successivi alla presentazione dell’istanza, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. n. 241/1990 oppure comunicazione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990. In tale seconda ipotesi, l’istanza è respinta e archiviata senza null’altro disporre.
Il procedimento potrà essere sospeso, nel caso in cui si renda necessaria l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi, per un termine massimo di 30 giorni.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Nel caso di istruttoria positiva il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita, e con la trascrizione nei registri di stato civile dei relativi atti.