Comunicazione di cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione di fabbricato è resa ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21/03/1978, n. 59, convertito in legge 18/05/1978, n. 191 e va presentata entro 48 ore, utilizzando l’apposito modulo da presentare all’Ufficio Protocollo, da chi cede a qualsiasi titolo (comodato, locazione ecc.) la proprietà o il godimento di un immobile, nei seguenti casi:

  • cessione o godimento dell’immobile per un periodo superiore a un mese;
  • per contratti non obbligatoriamente assoggettati a registrazione (ex art. 12 del D.L. 12/78);
  • per locazione a stranieri extracomunitari, o apolidi;
  • per soggetti che prestino servizio nell’immobile a qualsiasi titolo (badante, colf, ecc…).

mentre è comunque sempre obbligatoria per le locazioni a uso commerciale.