La comunicazione di cessione di fabbricato è resa ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21/03/1978, n. 59, convertito in legge 18/05/1978, n. 191 e va presentata entro 48 ore, utilizzando l’apposito modulo da presentare all’Ufficio Protocollo, da chi cede a qualsiasi titolo (comodato, locazione ecc.) la proprietà o il godimento di un immobile, nei seguenti casi:
- cessione o godimento dell’immobile per un periodo superiore a un mese;
- per contratti non obbligatoriamente assoggettati a registrazione (ex art. 12 del D.L. 12/78);
- per locazione a stranieri extracomunitari, o apolidi;
- per soggetti che prestino servizio nell’immobile a qualsiasi titolo (badante, colf, ecc…).
mentre è comunque sempre obbligatoria per le locazioni a uso commerciale.
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