Divieto abbruciamenti

Si comunica che ai sensi della DGR n. 238 del 02.03.2021, e dell’art.10 del D.L. 69/2023 convertito dalla Legge n.103 del 10-08-2023, dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, è vietato in tutto il territorio della regione qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, compreso l’abbruciamento di residui vegetali.

Le pratiche agricole di cui all’art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione) sono ammesse solo nei mesi di maggio, giugno e settembre.

Ultima modifica: 26 Ottobre 2023